Codice Civile art. 1856


ESECUZIONE D'INCARICHI
1. La banca risponde secondo le regole del mandato per l' esecuzione d' incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
2. Se l' incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell' esecuzione un' altra banca o un suo corrispondente.

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