Codice Civile art. 1851


PEGNO IRREGOLARE A GARANZIA DI ANTICIPAZIONE
1. Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l' ammontare dei crediti garantiti. L' eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

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