Codice Civile art. 1849


RITIRO DEI TITOLI O DELLE MERCI
1. Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell' articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

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