Codice Civile art. 1846


SEZIONE IV Dell'anticipazione bancaria (DISPONIBILITA' DELLE COSE DATE IN PEGNO)
1. Nell' anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

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