Codice Civile art. 1843


UTILIZZAZIONE DEL CREDITO
1. Se non è convenuto altrimenti, l' accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
2. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1843"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti