Codice Civile art. 1841


APERTURA FORZATA DELLA CASSETTA
1. Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.
3. Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.
(L'attuale espressione "tribunale" sostituisce l'originaria dizione "pretore", per quanto stabilito dall'art. 150 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 della L. 16 giugno 1998, n. 188)

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