Codice Civile art. 1785ter


OBBLIGO DI DENUNCIA DEL DANNO
1. Fuori del caso previsto dall' articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all' albergatore con ritardo ingiustificato.

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