Codice Civile art. 1784


RESPONSABILITA' PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI DELL'ALBERGATORE
1. La responsabilità dell' albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l' obbligo di accettare.
L' albergatore ha l' obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell' albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
2. L' albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

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