Codice Civile art. 1783


SEZIONE II Del deposito in albergo (RESPONSABILITA' PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO)
1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
2. Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell' alloggio;
2) le cose di cui l' albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell' albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell' alloggio;
3) le cose di cui l' albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell' albergo, sia fuori dell' albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell' alloggio.
3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all' equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell' alloggio per giornata.

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