Codice Civile art. 1778


COSA PROVENIENTE DA REATO
1. Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.
2. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi i dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

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