Codice Civile art. 1772


PLURALITA' DI DEPOSITANTI E DI DEPOSITARI
1. Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall' autorità giudiziaria.
2. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
3. Se più sono depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

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