Codice Civile art. 1764


SANZIONI
1. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall' articolo 1760 è punito con l' ammenda da lire diecimila a lire un milione.
2. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
3. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell' interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d' incapacità.

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