Codice Civile art. 1755


PROVVIGIONE

1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l' affare è concluso per effetto del suo intervento.
2. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

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