Codice Civile art. 1728


MORTE O INCAPACITA' DEL MANDANTE O DEL MANDATARIO
1. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l' esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
2. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell' interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

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