Codice Civile art. 1723


REVOCABILITA' DEL MANDATO
1. Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l' irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
2. Il mandato conferito anche nell' interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

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