Codice Civile art. 1713


OBBLIGO DI RENDICONTO
1. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
2. La dispensa preventiva dall' obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

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