Codice Civile art. 1706


ACQUISTI DEL MANDATARIO
1. Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
2. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d' inadempimento, si osservano le norme relative all' esecuzione dell' obbligo di contrarre.

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