Codice Civile art. 1698


ESTINZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VETTORE
1. Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest' ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

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