Codice Civile art. 1691


LETTERA DI VETTURA O RICEVUTA DI CARICO ALL'ORDINE
1. Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all' ordine o la ricevuta di carico all' ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.
2. In tal caso il vettore è esonerato dall' obbligo di dare avviso dell' arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l' indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.
3. Il possessore del duplicato della lettera di vettura all' ordine o della ricevuta di carico all' ordine deve restituire il titolo al vettore all' atto della riconsegna delle cose trasportate.

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