Codice Civile art. 168


IMPIEGO ED AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

1. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di costituzione.
2. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
3. L' amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all' amministrazione della comunione legale.
(Articolo così sostituito dall'art. 50, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).

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