Codice Civile art. 1671


RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
1. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l' esecuzione dell' opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l' appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1671"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti