Codice Civile art. 1667


DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA
1. L' appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell' opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l' opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall' appaltatore.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all' appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l' appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
3. L' azione contro l' appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell' opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

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