Codice Civile art. 1636


PERDITA FORTUITA DEI FRUTTI NEGLI AFFITTI ANNUALI
1. Se l' affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l' affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

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