Codice Civile art. 1624


DIVIETO DI SUBAFFITTO. CESSIONE DELL'AFFITTO
1. L' affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
2. La facoltà di cedere l' affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l' affitto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1624"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti