Codice Civile art. 1606


ESTINZIONE DEL DIRITTO DEL LOCATORE
1. Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
2. Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1606"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti