Codice Civile art. 1588


PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA
1. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
2. E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all' uso o al godimento della cosa.

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