Codice Civile art. 156bis


COGNOME DELLA MOGLIE

1. Il giudice può vietare alla moglie l' uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall' uso possa derivarle grave pregiudizio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 156bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti