Codice Civile art. 1545


OBBLIGHI DEL COMPRATORE
1. Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell' eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall' eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1545"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti