Codice Civile art. 1543


FORME
1. La vendita di un' eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
2. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell' eredità.

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