Codice Civile art. 1536


INADEMPIMENTO
1. In caso di inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l' applicazione delle leggi speciali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1536"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti