Codice Civile art. 1530


PAGAMENTO CONTRO DOCUMENTI A MEZZO DI BANCA
1. Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all' atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
2. La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall' incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

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