Codice Civile art. 1527


§4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti (CONSEGNA)
1. Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall' obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

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