Codice Civile art. 1505


DIRITTI COSTITUITI DAL COMPRATORE SULLA COSA
1. Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

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