Codice Civile art. 1504


EFFETTI DEL RISCATTO RISPETTO AI SUBACQUIRENTI
1.Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.
2. Se l' alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1504"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti