Codice Civile art. 1498


§2 Delle obbligazioni del compratore (PAGAMENTO DEL PREZZO)
1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1498"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti