Codice Civile art. 1497


MANCANZA DI QUALITA'
1. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l' uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
2. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall' articolo 1495.

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