Codice Civile art. 1492


EFFETTI DELLA GARANZIA
1. Nei casi indicati dall' articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
2. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
3. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l' ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

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