Codice Civile art. 1490


GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA
1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

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