Codice Civile art. 1487


MODIFICAZIONE O ESCLUSIONE CONVENZIONALE DELLA GARANZIA
1. I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
2. Quantunque sia pattuita l' esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l' evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.

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