Codice Civile art. 1473


DETERMINAZIONE DEL PREZZO AFFIDATA A UN TERZO
1. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
2. Se il terzo non vuole o non può accettare l' incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

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