Codice Civile art. 1461


MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI
1. Ciascun contraente può sospendere l' esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell' altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

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