Codice Civile art. 1449


PRESCRIZIONE
1. L' azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l' ultimo comma dell' articolo 2947.
2. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l' azione è prescritta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1449"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti