Codice Civile art. 1398


RAPPRESENTANZA SENZA POTERE
1. Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1398"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti