Codice Civile art. 138


ALTRE INFRAZIONI
1. E' punito con l' ammenda stabilita nell' articolo 135 l' ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

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