Codice Civile art. 137


INCOMPETENZA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. MANCANZA DEI TESTIMONI
1. E' punito con l' ammenda da euro 30 a euro 206 l' ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
(Importo elevato dagli artt. 113 e 114 della Legge 28 novembre 1981, n. 689)
2. La stessa pena si applica all' ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

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