Codice Civile art. 135


PUBBLICAZIONE SENZA RICHIESTA O SENZA DOCUMENTI
1. E' punito con l' ammenda da euro 20 a euro 103 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all' articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell' articolo 97.
(Importo elevato dagli artt. 113 e 114 della Legge 28 novembre 1981, n. 689)

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