Codice Civile art. 1338


CONOSCENZA DELLE CAUSE DI INVALIDITA'
1. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l' esistenza di una causa d' invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all' altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

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