Codice Civile art. 1335


PRESUNZIONE DI CONOSCENZA
1. La proposta, l' accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all' indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell' impossibilità di averne notizia.

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