Codice Civile art. 1329


PROPOSTA IRREVOCABILE
1. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
2. Nell' ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell' affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

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