Codice Civile art. 1327


ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE
1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell' affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l' esecuzione.
2. L' accettante deve dare prontamente avviso all' altra parte dell' iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

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